Manutenzione caldaie

L’esercizio e la manutenzione impianti termici sono affidatati al proprietario o ad un terzo responsabile, delegato dal proprietario stesso in forma scritta, come previsto dall’art. 6 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551. Le operazioni di manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite secondo la normativa vigente (Decreto legislativo 19 agosto 2005, n° 192) con cadenza regolare in base all’età dell’impianto e alla sua potenzialità, comunque nel rispetto di quanto previsto dal costruttore nel libretto d’uso e manutenzione. (vi riportiamo qui in seguito la tabella emessa dalla Regione Abruzzo)

LEGGE REGIONALE ABRUZZO N°17 DEL 25/06/2007

Nel merito si ricorda che la vigente normativa DPR 412/93, 551/99, 311/2006 e Legge Regionale N°17 del 25/06/2007, stabilisce le responsabilità e gli obblighi dell’occupante in caso di unità immobiliari con impianti termici unifamiliari aventi potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw, l’occupante dell’alloggio è responsabile dell’esercizio e della manutenzione, in particolare è tenuto alla compilazione del libretto d’impianto, al controllo tecnico periodico almeno una volta l’anno oltre alla manutenzione dell’impianto.
La S.V. sarà ritenuta direttamente responsabile della manutenzione alla caldaia che si andrà ad installare, nonché della conduzione dell’impianto di riscaldamento del rispetto della normativa vigente.”
E’ sicuramente uno degli obiettivi primari quello di alleggerire il cliente di tutti gli adempimenti che competono il proprietario o il responsabile dell’impianto. Per questo, oltre a tutte le informazioni in merito, dopo la prima manutenzione che opereremo sul vostro impianto, vi informeremo noi con una lettera, una mail o una telefonata su quali sono le scadenze e gli adempimenti che siete tenuti ad osservare.

Perché fare la manutenzione

La manutenzione caldaie non è solo un obbligo di legge. È un’operazione che: garantisce la sicurezza degli ambienti domestici, favorisce un risparmio energetico ed economico, riduce le emissioni inquinanti in atmosfera.

Per manutenzione della caldaia si intende effettuare l’eventuale pulizia e tutti i controlli relativi alla messa a norma dell’apparecchio secondo le attuali leggi e norme, ed attuare tutti i controlli inerenti al buon funzionamento della caldaia.

Durante la manutenzione si possono riscontrare dei difetti su alcuni componenti della caldaia, il tecnico deve segnalarli all’utente, ed accordare il permesso per effettuare la riparazione.

Alla fine della manutenzione ordinaria della caldaia, o revisione, per le sole caldaie sotto i 35 kw si devono effettuare ogni 2 anni la analisi combustione fumi, per ottenere dati precisi per quanto riguarda il rendimento e il grado di inquinamento della caldaia verso l’atmosfera, ottenibili tramite strumenti elettronici.

Le caldaie che rendono al di sotto dell’80% sono considerate non a norma , per legge devono essere sostituite con caldaie più recenti e a basso consumo come la “caldaia a condensazione”.

Dal 15 ottobre 2009 le ditte che eseguono l’analisi fumi durante la manutenzione ordinaria dovranno apporre sul rapporto di controllo tecnico il bollino.

Non si eseguono interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria su prodotti ancora coperti da garanzia (caldaie, scaldabagni, condizionatori) .

 

 

Contratti di manutenzione programmata

Per alberghi, condomini, edifici comunali, aziende produttive, caseifici, centri commerciali, teatri ma anche piccole utenze e seconde case, il contratto di manutenzione è uno strumento utile e  indispensabile per far sì che ogni componente dell’impianto sia sempre sicuro, efficiente, conforme alla normativa che lo disciplina dando la massima resa con il minimo consumo, e soprattutto mai scoperto dal nostro servizio assistenza, che con tempestività fa fronte a tutti gli imprevisti. L’assistenza caldaie è garantita dal contratto di manutenzione, creato appositamente per ogni tipo di utente con l’obiettivo che il cliente si dimentichi dell’esistenza del suo impianto.

Il servizio di manutenzione verrà svolto secondo la disponibilità del manutentore, previo appuntamento telefonico nel periodo MARZO-SETTEMBRE.

I contratti hanno durata di due anni dalla sottoscrizione alle seguenti condizioni:
Il manutentore si impegna ad effettuare in favore del committente, una volta l’anno le operazioni di manutenzione annuale indicate secondo le prescrizioni delle vigenti normative tecniche di riferimento.

Le operazioni di verifica di seguito elencate:

1. Controllo documentazione tecnica, aggiornamento libretto d’impianto e/o centrale termica e rilascio allegato G e/o F.

2. Esame visivo del locale d’installazione, verifica dell’idoneità del locale, controllo dimensionamento delle aperture di ventilazione e verifica della ventilazione libera da ostruzioni.

3. Esame visivo dei canali da fumo, pendenza, sezioni, curve, lunghezza e stato di conservazione.

4. Controllo dell’evacuazione dei prodotti della combustione, controllo sull’assenza dei riflussi e/o perdite dei fumi nel locale d’installazione.

5. Controllo dell’apparecchio, ugelli, scambiatore, accensioni, perdite acqua e gas, valvola sicurezza, pressione del vaso d’espansione, dispositivi di sicurezza.

6. Controllo del rendimento di combustione, biennale effettuato su caldaie con potenza inferiore a 35 kw dette domestiche, annuale su caldaie con potenza compresa da 35 kw a 116 kw e semestrale per potenze superiori.

I contratti sono qui di seguito elencati di due tipi “A” e “B”:

A. Sono esclusi nel contratto i diritti di chiamata e costo di manodopera, sono altresì esclusi eventuali sostituzioni dei pezzi di ricambio e saranno calcolati in base al listino prezzi della casa madre della caldaia.

B. Sono inclusi nel contratto i diritti di chiamata e costi di manodopera,  sono esclusi eventuali sostituzioni dei pezzi di ricambio e saranno calcolati in base al listino prezzi della casa madre della caldaia.

Contratto di tipo “A” EURO 65,00 compreso iva (50,00 euro ad anno sottoscrivendo il contratto a quattro anni)
per caldaie con potenza al focolare inferiore a 35 kw (domestica)

Contratto di tipo “B” EURO 85,00 compreso iva (70,00 euro ad anno sottoscrivendo il contratto a quattro anni)
per caldaie con potenza al focolare inferiore a 35 kw (domestica)

Contratto di tipo “A” EURO 130,00 compreso iva
per caldaie con potenza superiore a 35 kw ed inferiore a 116 kw (centrale termica)

Contratto di tipo “B” EURO 170,00 compreso iva
per caldaie con potenza superiore a 35 kw ed inferiore a 116 kw (centrale termica)

Contratto di tipo “A” EURO 260,00 compreso iva
per caldaie con potenza superiore a 116 kw ed inferiore a 350 kw (centrale termica)

Contratto di tipo “B” EURO 340,00 compreso iva per caldaie con potenza superiore a 116 kw ed inferiore a 350 kw (centrale termica)

Per potenze superiori verrà concordato il prezzo a seguito di una verifica visiva col nostro Responsabile.

La nomina di terzo responsabile non è compresa nei prezzi soprastanti.

Il costo del bollino o versamento postale per l’auto certificazione non è compreso all’interno dei contratti.

Sono esclusi nei contratti e verranno pertanto sottoposte a tariffe professionali in vigore le seguenti operazioni:

– interventi di qualsiasi tipo essi siano su cronotermostati e regolatori climatici in genere, sostituire le batterie o programmare le accensioni;

– interventi per ricaricare l’acqua nella caldaia o regolare le temperature;

– interventi per decalcificare il calcare nella caldaia, impianto ed areatori e/o filtri;

– interventi di pulizia, riparazione e/o messa a norma della canna fumaria;

– interventi di muratura inerente alla ventilazione o aerazione dei locali.