Installare il condizionatore

Leggi sui condizionatori

La disciplina è regolata innanzi tutto dall’articolo 1122 del Codice civile, per il quale ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che arrechino danno alle parti comuni dell’edificio e alle proprietà degli altri condomini. In pratica, l’articolo di legge vieta ogni danno che comporti una diminuzione di valore delle parti comuni o delle singole proprietà, in base alla funzione di queste ultime.

In particolare, costituisce danno alle cose comuni anche il pericolo, attuale e non solo ipotetico, connesso al cattivo funzionamento o alla realizzazione imperfetta di un impianto (come un sistema di aria condizionata), o quando l’installazione e l’uso dello stesso comporti la possibilità di danno alle parti o agli impianti centrali (secondo la pronuncia della Cassazione 870 del 25 gennaio 1995).

Vale inoltre la pena di ricordare che le opere relative agli impianti di climatizzazione – ad aria o ad acqua – possono essere di diversa entità e che gli impianti ad aria sono generalmente costituiti da due corpi: uno da installare all’interno della proprietà e l’altro (il motore) all’esterno. Ed è proprio questo motore esterno a creare le occasioni più frequenti di contenzioso (mentre non esistono grosse questioni quando si tratta di piccoli apparecchi trasportabili, oppure quando si tratta di apporre dei fori nel vetro delle finestre).

Regole per l’installazione dei condizionatori :

1) Decoro dell’edificio: Quando vi sia necessità di installare il motore all’esterno – particolarmente quando non c’è la possibilità di alloggiare il motore sulla terrazza ed è quindi necessario installarlo sui muri perimetrali – la questione diventa complessa .

infatti se da un lato , a norma dell’articolo 1102 del Codice civile, il condomino può usare delle parti comuni condominiali (naturalmente purché non impedisca il pari godimento degli altri e faccia l’opera a sue spese); dall’altro , nell’uso delle parti comuni, il condomino non deve alterare la sicurezza, la statica e il decoro architettonico dell’edificio (articolo 1120, secondo comma, del Codice civile).

2) L’ok dell’assemblea: L’installazione del corpo motore in facciata in genere non crea particolari problemi di statica e sicurezza, ma può creare questioni in tema di estetica dell’edificio. Per questo è opportuno che l’interessato all’installazione dell’impianto sottoponga preventivamente il progetto all’amministratore e all’assemblea condominiale, anche il decoro architettonico non è materia di cui l’assemblea possa disporre a maggioranza. Il diritto alla integrità del decoro appartiene, infatti, a ciascun condomino, prima ancora che alla collettività condominiale. Il che sta a significare che le decisioni dell’assemblea – favorevoli o contrarie all’installazione del climatizzatore individuale – non possano essere considerate definitive. Tant’è vero che, in caso di decisione favorevole, il condomino può comunque rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere il ripristino e l’eliminazione del corpo esterno ritenuto antiestetico, ovvero promuovere un ricorso contro la delibera assembleare.

Allo stesso modo, quando la delibera assembleare è sfavorevole all’installazione dell’impianto, il condomino interessato può comunque dar corso all’opera, invocando l’articolo 1102 del Codice civile. In questo caso, però, i lavori saranno eseguiti a suo rischio e pericolo (si tenga tra l’altro presente che l’azione del condomino, a tutela del decoro architettonico, è imprescrittibile).

Sempre in tema di autorizzazione, può accadere che il regolamento di condominio imponga obbligatoriamente al singolo di darne preventivamente notizia all’amministratore o di conseguire preventivamente il si dell’assemblea. In questo caso, la violazione della norma regolamentare può anche comportare la violazione del compossesso sulle parti comuni spettante a tutti i condomini che, da soli o collettivamente, potrebbero esperire azione possessoria per spoglio o per molestia.

 

Le regole sulle distanze per installare il condizionatore

Altro limite all’installazione di un impianto di climatizzazione è rappresentato dal rispetto delle distanze in verticale o in appiombo, di cui all’articolo 907 del Codice civile. Secondo questa norma, se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui esistono vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.

Il contenzioso di cui al punto precedente è tuttavia assai meno consistente e può riguardare i condomini dei piani soprastanti per la violazione della distanza di 3 metri in verticale misurati, dalla soglia della finestra o dei terrazzi del piano superiore.

A questo proposito si tenga presente che, agli effetti del rispetto delle distanze verticali, per costruzione deve intendersi non solo il manufatto in mattoni e cemento, ma qualsiasi opera di qualsiasi specie che ostacoli l’esercizio della veduta (si vedano, ad esempio, le sentenze della Cassazione del 17/05/1955, n. 1445 e del 22/11/1955, n. 12907).

Infine, tra le altre cautele che devono essere tenute in considerazione in vista dell’installazione del climatizzatore, rientrano anche quelle relative alle immissioni di rumore a norma dell’articolo 844 del Codice civile e quelle relative allo stillicidio della condensa.

 

Installazione condizionatore

Esempi di installazione:

Installazione base “muro-muro” o “parete-parete” escluso il condizionatore ed accessori extra:

monosplit € 250,00 +IVA
dualsplit € 500,00 +IVA
trialsplit € 750,00 +IVA

L’INSTALLAZIONE COMPRENDE un foro muro facciata di mattoni max 40 cm e due metri di tubi (rame e condensa) dal motore esterno allo split interno con vuoto e verifica collaudo impianto.
L’INSTALLAZIONE NON COMPRENDE:

INSTALLAZIONE DI 4 PIEDI GOMMA ANTIVIBRANTI € 20,00 + IVA

INSTALLAZIONE UNITA’ ESTERNA SU STAFFA A PARETE € 50,00 + IVA

OGNI METRO DI DIDTANZA IN PIU’ TRA LE MACCHINE ( OLTRE I TRE METRI ) € 25,00 +IVA – CANALIZZATO € 50,00 +IVA